giovedì 24 maggio 2012

IMU Guida on line


Pagamento Imu Guida online

Sul portale istituzionale di Roma Capitale è disponibile da ieri la versione online del Vademecum sull' Imu. La guida, realizzata dal Dipartimento Risorse economiche, spiega in dettaglio e in modo chiaro le modalità per il calcolo e il pagamento dell' acconto dell' imposta in scadenza lunedì 18 giugno. La guida è consultabile online all' indirizzo www.comune.roma.it.


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martedì 22 maggio 2012

Semplificazioni: le novità in materia immobiliare


Numerose sono le novità in materia di tassazione immobiliare introdotte dal decreto “semplificazioni” (D.L. 16/2012) e dalla successiva legge di conversione (44/2012). La maggior parte riguardano l'IMU, ma ve ne sono anche altre riguardanti l'imposta sugli aeromobili privati, i contratti di locazione, gli immobili storico artistici e l'imposta sugli immobili all'estero.
Le novità in materia di IMU
La nozione di abitazione principale
Il decreto introduce una nozione restrittiva di abitazione principale ai fini IMU, che ora consta di due elementi. Innanzitutto, è stabilito che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Di conseguenza, a meno di successivi chiarimenti in senso contrario, sembrerebbe che non possa essere considerato abitazione principale l'immobile che catastalmente risulta censito come una pluralità di unità immobiliari; tuttavia, poiché il testo della norma si riferisce ad unità “iscrivibili” al catasto, potrebbero essere considerate come unica unità immobiliare anche quelle pluralità di immobili che catastalmente potrebbero essere fuse in una singola unità, ricorrendone i presupposti (identità di titolari, contiguità e possibilità materiale di una loro unione) . Il secondo elemento, introdotto dal decreto semplificazioni, è che l'abitazione principale è quella in cui il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto, l'abitazione può considerarsi principale solo se il contribuente vi risiede e dimora insieme al proprio nucleo famigliare. Questa norma ha evidentemente finalità antielusive: si vogliono impedire in particolare quelle condotte in cui uno dei coniugi trasferisce la residenza in un immobile dove in realtà non vi dimora, al solo scopo di beneficiare delle agevolazioni . Il decreto aggiunge poi un'ulteriore regola che ha già destato divergenti interpretazioni. Si stabilisce infatti che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Da questa norma discende sicuramente che, se due coniugi dimorano e risiedono in due  immobili diversi nello stesso comune, devono limitare le agevolazioni ad uno solo. Tuttavia, non è chiaro cosa succede nel caso in cui due coniugi dimorano e risiedono in due immobili che si trovano in comuni diversi: secondo un' interpretazione restrittiva, nessuno dei due potrebbe fruire del diritto alle agevolazioni; al contrario, secondo un'interpretazione estensiva, entrambi potrebbero fruirne .Sono inoltre introdotte due ipotesi di assimilazione all'abitazione principale: in riferimento agli immobili non locati posseduti da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari e agli immobili non locati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero, i comuni hanno il potere di estendere i benefici dell'abitazione principale.

Infine, il decreto prevede che, ai soli fini dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Ciò vuol dire che, ai fini dell'applicazione dell'IMU, il solo soggetto passivo sarà il coniuge assegnatario, che potrà dunque fruire di tutte le agevolazioni per l'abitazione principale; il coniuge non assegnatario non avrà invece alcuna soggettività passiva e quindi non dovrà adempiere alcun obbligo ai fini IMU.
Le modalità dell'acconto
Il decreto tiene conto del fatto che i Comuni hanno tempo fino al 30 settembre (e quindi dopo la scadenza per il versamento dell'acconto del 18 giugno) per fissare le relative aliquote IMU: è previsto infatti che il pagamento della prima rata dell'imposta municipale sarà pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le aliquote base e la detrazione ordinaria di 200 euro per l'abitazione principale, eventualmente aumentata di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni convivente nell'abitazione principale. La legge di conversione del decreto ha poi introdotto un'ulteriore disposizione, che consente la facoltà di ripartire in tre rate il pagamento dell'IMU relativo all'abitazione principale: la prima e la seconda rata, ciascuna dell'ammontare di un terzo dell'imposta calcolata applicando le aliquote e la detrazione ordinaria, da pagare rispettivamente entro il 18 giugno ed il 17 settembre; la terza, da pagare entro il 17 dicembre, determinata calcolando a saldo, quando saranno note le effettive aliquote comunali, l'imposta effettivamente dovuta e scomputando quanto già versato con le prime due rate. È bene notare però che questa ripartizione in tre rate vale soltanto per i versamenti relativi all'abitazione principale e le sue pertinenze e non per gli altri immobili. Di conseguenza, i contribuenti che hanno anche altri immobili oltre all'abitazione principale dovranno osservare per questi ultimi la ripartizione in due rate. Per questi contribuenti, la facoltà di avvalersi delle tre rate risulta dunque piuttosto scomoda e complicata ed è prevedibile che pochi di loro vi faranno ricorso.
Il versamento degli acconti dovrà necessariamente essere effettuato utilizzando il modello F24, mentre per il saldo di dicembre sarà possibile utilizzare l'apposito bollettino postale.
Le agevolazioni per i fabbricati rurali e i terreni agricoli
Il decreto prevede l'esenzione totale per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani secondo la classificazione contenuta nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT. Inoltre, per i fabbricati rurali sono previste due regole particolari riguardanti il pagamento dell'imposta: per i fabbricati rurali strumentali, la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta secondo l'aliquota base e la seconda a saldo con conguaglio sulla prima rata; tuttavia, per i fabbricati rurali, abitativi e strumentali, iscritti al catasto dei terreni e da iscrivere al catasto dei fabbricati entro il 30 novembre prossimo, il pagamento va invece effettuato in un'unica soluzione entro il 18 dicembre, senza pagare l'acconto. Per quanto invece riguarda le disposizioni concernenti i terreni agricoli, il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato aumenta a 135, contro il precedente 130. Tuttavia, per i  terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola viene mantenuto il moltiplicatore di 110. Inoltre, sempre per questi tipi di terreni, sono previste delle riduzioni della base imponibile: essi sono soggetti all'imposta per la parte di valore eccedente i 6000 euro, con ulteriori deduzioni di importo decrescente rispetto al loro valore.
Le altre agevolazioni
In riferimento agli immobili di interesse storico artistico e a quelli inagibili o inabitabili, è prevista la riduzione al 50% della base imponibile. Per quanto riguarda il primo tipo di immobili, questa disposizione compensa l'eliminazione della tassazione sulla base della rendita figurativa (e cioè la minore tra le tariffe d'estimo previste per la zona censuaria in cui è ubicato l'immobile); per quanto riguarda il secondo tipo di immobili, l'inagibilità o inabilità è accertata dal comune con perizia a carico del contribuente, oppure con dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione IMU
Viene introdotto l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IMU, che in via generale va presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il Ministero delle finanze dovrà però individuare in modo più specifico i casi in cui tale dichiarazione deve essere presentata.
Immobili storico-artistici
In seguito all'abolizione della norma di favore che consentiva, sia ai fini IRPEF sia ai fini ICI, di determinare la rendita degli immobili storico artistici considerando la tariffa d'estimo minore tra quelle previste per la zona censuaria di competenza, il decreto ha individuato due meccanismi compensativi. Il primo è quello già descritto sopra ai fini Imu, e cioè la riduzione alla metà della base imponibile; il secondo, previsto ai fini irpef e ires è la riduzione forfetaria del 35% (e non più del 15%) del reddito imponibile derivante dalla locazione di tali immobili.


Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)
La legge di conversione del decreto ha previsto innanzitutto che l'IVIE non è dovuta, se d'importo non superiore ai 200 euro. Inoltre, la stessa legge ha previsto che, per gli immobili situati in Paesi UE o SEE che consentono un adeguato scambio d'informazioni, la base imponibile è individuata in riferimento al valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini delle imposte di natura patrimoniale o reddituale. Questo riferimento ai valori catastali è stato introdotto per avvicinare quanto più possibile alla disciplina IMU la determinazione della base imponibile IVIE per gli immobili situati nell'Unione europea ed evitare così una disparità di trattamento che avrebbe potuto costituire un'ingiustificata restrizione della libera circolazione dei capitali . In mancanza del valore catastale, si applica il costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, il valore di mercato del luogo in cui si trova l'immobile. Sono infine previste delle agevolazioni per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano o presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia: è confermata l'agevolazione già prevista, secondo cui, per l'immobile lì adibito ad abitazione principale, e limitatamente al periodo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero, si applica l'aliquota ridotta dello 0,4% (in luogo dello 0,76%); inoltre, è aggiunta l'agevolazione secondo cui, per questi immobili, non è applicabile l'art. 70 comma 2 del TUIR che ne determinerebbe l'assoggettamento a IRPEF: pertanto, tali abitazioni principali all'estero non pagano l'IRPEF in Italia.
Locazioni immobiliari
La legge di conversione del decreto introduce un'importante novità, potenzialmente destinata a modificare le abitudini di molti proprietari e professionisti del settore immobiliare, cui non è stato ancora dato sufficiente risalto nella stampa specializzata. Si tratta della notevole estensione dell'obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione immobiliare: mentre in precedenza quest'obbligo sussisteva soltanto per i possessori di almeno 100 unità immobiliari, ora quest'obbligo è previsto per i possessori di almeno 10 unità immobiliari, anche se non tutte locate. Inoltre, sono tenuti alla registrazione telematica anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari. Tuttavia, bisogna notare che la norma non prevede delle sanzioni per coloro che non rispettano quest'obbligo, né fornisce agli uffici fiscali istruzioni o poteri per farlo rispettare: di conseguenza, per quanto lodevole nell'intento di una maggiore semplificazione e riduzione del flusso degli utenti, quest'obbligo rischia, in assenza di ulteriori interventi normativi o a livello di prassi, di rimanere un obbligo solo sulla carta.
Un'altra novità piuttosto importante è la proroga del termine di decadenza entro il quale l'ufficio può chiedere l'imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione: invece che entro tre anni dal termine di scadenza del pagamento, gli avvisi di liquidazione potranno ora essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Infine, degna di nota è anche la disposizione secondo cui, alla fideiussione prestata per il conduttore con riferimento alle locazioni di immobili abitativi assoggettati alla cedolare secca, non sono applicabili le imposte di registro e di bollo.



Imposta di scopo
Il decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. 23/2011) aveva previsto l'emanazione di un nuovo regolamento sull'imposta di scopo, l'imposta che i comuni potevano istituire allo scopo di finanziare determinati tipi di opere pubbliche. Lo stesso decreto aveva poi fissato tre criteri direttivi: l'estensione della durata massima dell'imposta a dieci anni, la possibilità di finanziare con l'imposta l'intera spesa necessaria per realizzare l'opera, l'estensione delle tipologie di opere che potevano essere finanziate da questa imposta. La legge 44/2012 concede ora ai comuni la possibilità di introdurre l'imposta di scopo (oppure, nel caso in cui l'avessero già introdotta, di continuare ad applicarla), senza dover attendere il regolamento, attuando autonomamente i principi direttivi contenuti nel decreto sul federalismo municipale. In entrambi i casi, la base imponibile dell'imposta di scopo dovrà fare riferimento alla base imponibile dell'IMU. E' comunque probabile che i Comuni non utilizzeranno questa facoltà, visto il sempre più crescente malumore verso l'incremento del livello di tassazione immobiliare a livello locale. 
Deducibilità dei canoni leasing
E' stato abolito il requisito della durata minima del contratto quale condizione per la deducibilità dei canoni di leasing dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo. La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria era finora consentita a condizione che il contratto fosse di durata non inferiore  a quella minima fiscale rapportata al periodo di ammortamento del bene: se dunque veniva stipulato un contratto di leasing di durata inferiore a quella minima fiscale, i relativi canoni non potevano essere dedotti dal locatario. La legge di conversione del decreto modifica ora l'art 102 comma 7 e l'art 54 comma 2  del TUIR  (relativi appunto alla deducibilità dei canoni di leasing rispettivamente dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo), stabilendo che la deduzione dei canoni è ammessa a prescindere dalla durata prevista per il contratto. La deduzione dovrà comunque essere effettuata nell'arco temporale minimo normativamente previsto, legato al periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali. Le nuove regole si applicano solo ai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 (data in cui è entrata in vigore la legge di conversione): per i contratti già in essere alla predetta data, si applica la vecchia disciplina.
(di Daniele De Carolis, Esperto tributario)


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venerdì 18 maggio 2012

Agevolazioni prima casa per l’erede

Di seguito, le condizioni per cui possono essere richieste le agevolazioni sulla prima casa per l’erede.


Agevolazioni prima casa per l’erede



Le agevolazioni “prima casa” per i trasferimenti di immobili “non di lusso”, che derivano da successioni e donazioni, possono essere richieste per conto dell’erede deceduto prima di aver presentato la dichiarazione di successione, anche dal secondo erede, cioè dal soggetto successivo chiamato all’eredità, a condizione che tale soggetto abbia i requisiti previsti per fruire del regime di favore, alla data di apertura della successione.

Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40/E, del 26 aprile 2012, in risposta al quesito di un contribuente che, dovendo presentare le dichiarazioni di successione dei propri genitori, entrambi deceduti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro e proprietari, per il 50% ciascuno, di un immobile adibito ad abitazione principale, chiedeva l’applicazione delle suddette agevolazioni, in nome e per conto della madre deceduta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

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Cedolare secca


Cedolare secca, è l'ora dell'acconto
per chi ha fatto l'opzione nel 2012

Il 18 giugno prossimo, salvo rinvii, sono chiamati a pagare l'acconto per la cedolare secca tutti coloro che hanno scelto questo regime nel 2012. L'acconto quest'anno si paga in forma ridotta, ossia in misura pari al 92% di quanto dovuto in base d'anno, in seguito al ritocco deciso dal governo nel novembre 2012. Previsto il pagamento in due rate, a giugno e novembre. Anche l'importo delle rate è ridotto.
Chi è chiamato alla cassa - L'acconto per la cedolare secca per l'anno 2012 è dovuto da tutti coloro che hanno effettuato l'opzione nell'anno in corso entro la data del 31 maggio. Deve pagare l'acconto sia chi ha registrato il contratto per la prima volta quest'anno, con opzione per la cedolare, sia chi ha già un contratto in corso e solo quest'anno ha deciso di esercitare l'opzione per non pagare più l'Irpef sul canone.
L'opzione per gli anni successivi al primo - Per esercitare l'opzione per il 2012 in caso di contratti in corso è necessario barrare l'apposita casella nel modello 730 o in Unico. Inoltre prima della scadenza annuale del contratto, ossia prima della data per il pagamento dell'imposta di registro, occorre inviare all'inquilino la lettera raccomandata con la quale si comunica l'opzione e il blocco degli aumenti annuali del canone. La raccomandata deve essere obbligatoriamente spedita per posta e non ha alcun valore la raccomandata a mano anche se c'è la firma per ricevuta da parte dell'inquilino. In caso di più proprietari intenzionati ad esercitare l'opzione, la raccomandata deve essere inviata singolarmente da ognuno degli interessati.
Chi è chiamato alla cassa - L'acconto di giugno va versato per tutti i contratti in corso al 31 maggio. Oltre alla data, però, occorre tener conto anche dell'importo da versare. L'acconto per il 2012, come detto, è pari al 92% della cedolare dovuta in base d'anno, calcolando l'importo sugli effettivi mesi di locazione. Se la somma da versare per l'anno in corso è inferiore a 257,52 euro non si paga la rata di giugno, ma si deve versare l'acconto per intero a novembre.
Quale importo per l'acconto - Se si deve pagare l'acconto in due rate, la somma da versare a giugno è pari al 38% della cedolare dovuta in base d'anno. La rata di novembre, invece, è pari al 54% del totale dovuto per il 2012. Chi intende optare per la cedolare per gli affitti estivi, e per tutti coloro che effettuano l'opzione a partire dal 1° di giugno, deve essere versato l'intero importo dell'acconto a novembre. (16 maggio 2012)



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lunedì 7 maggio 2012

Imu più pesante sulle case più grandi


Imu più pesante sulle case più grandi

Milano verso l'aliquota massima, 1,06 per cento sulle seconde case Possibili risparmi per gli immobili con rendita fino a 500 euro

MILANO - L'Imu sulla prima casa sarà davvero una stangata? Il tema tiene banco ormai da mesi e nelle ultime settimane ha infiammato anche il dibattito politico, complice, sospettiamo, la campagna elettorale. La risposta al dilemma non è univoca, innanzitutto perché le aliquote non sono definitive e poi perché dipende da quale termine di paragone viene adoperato. Se ci si rifà alla situazione dello scorso anno ad esempio la risposta è certamente affermativa per la ragione che l'Ici sull'abitazione principale non si pagava. Se invece si torna indietro al 2007, ultimo anno di applicazione dell'imposta anche per le prime case, il discorso cambia, perché in realtà sugli appartamenti di basso valore (indicativamente quelli con rendita catastale fino a 500 euro) l'Imu potrebbe portare anche a un piccolo risparmio, mentre più si alza il valore fiscale della casa più la nuova imposta comporta aggravio di spesa. 

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Il ministero dell'Economia ha presentato nei giorni scorsi una serie di calcoli da cui emergono proprio queste considerazioni. Le tabelle partono confrontando aliquote Ici dello 0,4% con aliquote Imu dello 0,4%. In questa pagina cerchiamo di rendere meno teorico il confronto paragonando i costi effettivi dell'Ici 2007, quindi a partire da aliquote e detrazioni effettivamente applicate, con quelli dell'Imu nelle principali città italiane ipotizzando una famiglia-tipo composta da una coppia e un figlio. A Milano ad esempio una casa da 1.000 euro di rendita catastale (solo per dare un'idea, è un trilocale in una buona zona del semicentro) registrerebbe un incremento di costo di un solo euro se la giunta decidesse di tenere l'Imu allo 0,4%, mentre se optasse per l'aliquota 0,5% l'incremento sarebbe di 169 euro. Se si ipotizza una casa più grande in una zona centrale, con rendita da 2.500 euro, il gap salirebbe molto: con aliquota Imu allo 0,4% l'aggravio rispetto all'imposta del 2007 sarebbe infatti di 221,50 euro, che salgono a 641,50 euro con Imu allo 0,5%: infatti l'Ici era di 1.208,50 euro a fronte di Imu nelle due ipotesi considerate di 1.450 e 1.850 euro.


Nei calcoli abbiamo considerato solo aliquote allo 0,4% e allo 0,5% perché probabilmente in questo intervallo si posizionerà la maggior parte dei municipi, ad esempio la delibera già approvata dal comune di Roma prevede al momento lo 0,5% e Milano si appresterebbe a fare altrettanto. In teoria le amministrazioni potrebbero spaziare dallo 0,2% allo 0,6%, sempre che il governo, sulla base del gettito dell'acconto di luglio, non decida di cambiare le regole in corsa: ha tempo per farlo fino a settembre, mese entro cui i Comuni devono chiudere i bilanci. Per questo per Roma abbiamo anche considerato l'ipotesi di un'aliquota minore di quella già approvata. 
C'è però un'altra ragione per cui alla domanda originaria non è possibile dare una risposta univoca: in realtà quello che ai fini Ici era un'abitazione principale non lo è necessariamente anche per l'Imu, perché l'imposta precedente aveva criteri molto più generosi: se il proprietario di una casa la lasciava in uso a un figlio con un contratto di comodato ai fini Ici i comuni di norma equiparavano l'immobile all'abitazione principale, oggi questo non è più possibile perché la casa deve essere nel contempo residenza fiscale e dimora abituale del contribuente.
Sempre per questa ragione devono pagare con le aliquote della seconda casa gli immobili posseduti da anziani ricoverati in case di riposo (i Comuni tutt'al più possono rinunciare alla quota di loro spettanza, ma devono farsi carico dello 0,38% che va comunque allo Stato) o quelli posseduti da italiani all'estero. Infine se ampliamo il confronto con l'Ici agli immobili diversi dalla prima casa, e che quindi pagavano già lo scorso anno, il confronto dà sempre risultati negativi per il contribuente. Per le case tenute a disposizione l'incremento è temperato dal fatto che l'Imu assorbe anche l'Irpef fondiaria. Va però ricordato che le aliquote Ici arrivavano allo 0,7% con la possibilità nei Comuni ad alta tensione abitativa di salire allo 0,9%; con l'Imu le aliquote partono da una base imponibile più alta del 60% e i comuni hanno la possibilità di salire fino all'1,06% e molto probabilmente la maggior parte delle amministrazioni si attesterà vicino a tale quota (anche perché c'è lo 0,38% da dare allo Stato in tutti i casi).
Roma ha già deliberato per il massimo e anche Milano dovrebbe fare lo stesso. Peggio ancora vanno le cose a chi possiede una casa che dà in affitto perché in questo caso non c'è nessun vantaggio in termini di Irpef. Significa che a parità di aliquote l'Imu costerà il 60% in più dell'Ici.
Gino Pagliuca7 maggio 2012


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venerdì 4 maggio 2012

PORZIONE DI CASA IN VILLA BIFAMILIARE

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PORZIONE DI CASA IN VILLA

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