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giovedì 20 settembre 2012

Sospensione mutuo prima casa per i disoccupati


Sospensione mutuo acquisto prima casa per chi perde il lavoro senza dare ulteriori garanzie. Le novità con la riforma del lavoro 2012



Sospensione mutuo per l’acquisto prima casa per chi perde, involontariamente, il lavoro. Novità sulla disciplina della sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa sono state recentemente introdotte dalla riforma del lavoro 2012 del ministro Fornero.

Sospensione mutuo acquisto prima casa

L’articolo 3, comma 48 della legge n. 92/2012, ha infatti modificato i presupposti per l’ammissione al beneficio introdotto dalla Finanziaria 2008, da cui è nato il cd Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto prima casa. Si tratta in sostanza di un accesso agevolato ai mutui per l’acquisto della prima casa, garantito dal Fondo stesso che ha come obiettivo quello di offrire le garanzie necessarie per consentire di accendere un mutuo per l’acquisto prima casa.

Le novità con la riforma del lavoro

 La riforma del lavoro varata dal ministro Fornero tra le tante novità introdotte, apporta delle modifiche proprio alla disciplina del Fondo di solidarietà in questione e alla sospensione del mutuo in particolare per chi, involontariamente, si ritrova senza lavoro.

 Sospensione mutuo: disciplina ante riforma Fornero

 Dapprima il Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa garantiva agli aventi diritto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, con la particolarità che gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario venivano addebitati al Fondo. La sospensione del mutuo per l’acquisto prima casa avveniva a specifiche condizioni come:
  1. perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi,
  2. decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente,
  3. spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro,
  4. spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro,
  5. aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nell’ipotesi di rate mensili.

Sospensione mutuo: disciplina post riforma Fornero

La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno degli eventi individuati dalla riforma, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio della sospensione. La legge di riforma del mercato del lavoro 2012 conferma tra i requisiti per poter ottenere la sospensione delle rate del mutuo accesso per l’acquisto della prima casa, la perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato e l’insorgenza di handicap. Non saranno più sufficienti a chiedere la sospensione, invece, il sostenimento di spese mediche o di assistenza domiciliare oltre 5mila euro, i costi di ristrutturazione particolarmente onerosi o l’aumento della rata del mutuo variabile di almeno il 20%. Sono escluse come cause che giustificano la richiesta di sospensione delle rate del mutuo, le risoluzioni consensuali, le dimissioni  non per giusta causa, il raggiungimento dell’età per andare in pensione, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Sospensione mutuo senza fornire garanzie

La sospensione ora può essere concessa senza che siano fornite all’Istituto di credito, ulteriori garanzie aggiuntive, e non si prevede il pagamento di commissioni aggiuntive o spese istruttorie.

Sospensione mutuo per altre cause

Ma non solo la perdita del lavoro involontaria provoca la  sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa acceso per il tramite del Fondo di solidarietà. Si conferma che il decesso, il riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80% provocano la sospensione.

Sospensione mutuo: in attesa dei nuovi modelli per la richiesta

Sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze si trova tutta la modulistica necessaria per chiedere la sospensione delle rate del mutuo, ma lo stesso Dipartimento del tesoro ha  reso noto che quella modulistica non può più essere utilizzata. Spetta a Consap, gestore del Fondo di solidarietà, provvedere all’emanazione del nuovo regolamento attuativo,  al quale seguirà la modulistica aggiornata. Restano salve, tuttavia, le istanze inoltrate a Consap entro lo scorso 17 luglio 2012. Si attende quindi il modulo aggiornato per richiedere la sospensione.


Link: http://www.investireoggi.it/fisco/sospensione-mutuo-per-chi-perde-il-lavoro-senza-dare-garanzie/#ixzz26zzJaxJC


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lunedì 20 febbraio 2012

Polizze mutui e rc auto, in vigore il decreto obbligatorio presentare diversi preventivi

Sono in vigore dal 24 gennaio le norme del decreto legge sulle liberalizzazioni. Con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale diventano operative le disposizioni che renderanno meno costoso sottoscrivere due tipologie di polizze assicurative: quelle sui mutui bancari e la rca auto. Per queste ultime, poi, sono in vista ulteriori novità con l'opzione per la "scatola nera".


Le polizze abbinate ai mutui - la prima novità riguarda le polizze abbinate ai mutui casa. Si tratta di quelle polizze a tutela della restituzione del mutuo, vale a dire quelle che garantiscono il pagamento quando il mutuatario non può farvi fronte per motivi economici (perdita del lavoro) o di salute, evitando così il rischio di perdere l'alloggio o di caricare di oneri eccessivi i familiari del mutuatario. Di norma le polizze per questo coprono anche il rischio morte, e per la parte di premio versata per questo fine sono anche detraibili dalle imposte. Gli istituti di credito sono liberi di proporre l'assicurazione come un semplice optional, oppure di rendere obbligatoria la loro sottoscrizione per poter avere il mutuo, ma non potranno più proporre solo le polizze offerte dalla stessa banca.


Almeno due preventivi - Ora, infatti, come stabilisce l'articolo 28 del decreto, quando l’erogazione del mutuo è condizionata alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, gli istituti sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi. Si potrà, quindi, scegliere la soluzione più conveniente senza essere legati alla polizza gestita dalla società che fa capo allo stesso istituto di credito. Quest'obbligo comporterà senza dubbio una riduzione dei costi, vale a dire dei premi da pagare, poichè è presumibile che le banche ridurranno i costi per evitare di perdere il cliente con l'offerta di un prodotto meno competitivo.


Più preventivi anche per rc auto - Lo stesso obbligo di portare la concorrenza "in casa" riguarda gli agenti di assicurazione che offrono polizze obbligatorie per la responsabilità civile del conducente. L'articolo 34 del decreto stabilisce infatti che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo danni derivanti dalla circolazione di veicoli sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche utilizzando le informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.


Confronto prima della stipula - Dovrà essere possibile, quindi, confrontare le diverse offerte prima di stipulare il contratto, e questo passaggio è obbligatorio. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni sulle offerte dei concorrenti, infatti, per legge è nullo. Quindi gli agenti dovranno fare attenzione a proporre sempre e solo le polizze realmente più convenienti, mentre le stesse società dovranno ridurre i costi se vorranno essere competitive sul mercato considerando che la concorrenza arriverà a domicilio.


La "scatola nera" a richiesta - Per ridurre in generale il costo delle polizze, è prevista infine la possibilità di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. In questo caso si ha diritto ad una riduzione sul premio generalmente dovuto. Riduzione per legge anche per chi decide di optare per l’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, con costi carico delle compagnie. (25 gennaio 2012)