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mercoledì 26 giugno 2013

2 CAMERE RECENTE PICCOLA PALAZZINA RIF TC 14

CASTELFRANCO E. RIOLO IN PALAZZINA RECENTE E DI POCHE UNITA'

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lunedì 1 ottobre 2012

Più semplice frazionare le unità immobiliari

Ville familiari ormai troppo grandi per i nuclei moderni, crisi economica e necessità di sfruttare al massimo gli immobili: sono tante le ragioni che spingono i proprietari di casa a dividere il proprio immobile e a ricavarne più unità.
Il frazionamento di immobili è in crescita e lo dimostra anche la recente legge del Veneto che ha deciso di favorirlo (si veda l'articolo a fianco).
Ma diverse sono le procedure da seguire per questo tipo di intervento edilizio, anche a seconda della disciplina regionale. Se si abita in Lombardia o in Veneto l'intervento sarà considerato di manutenzione straordinaria: basterà presentare una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e, senza alcun onere o tassa, si potrà procedere ai lavori di frazionamento.
Se invece si abita in un'altra regione questo intervento sarà classificato come una ristrutturazione e, di conseguenza, sarà assoggettato a permesso di costruire (o alla cosiddetta Super-Dia e persino alla Scia in Toscana) e al pagamento di un contributo simile a quello del totale rifacimento di un intero edificio.
Perché questa differenza? Per comprendere la discrepanza bisogna considerare la definizione di manutenzione straordinaria introdotta dalla legge 457/78 e confermata dal Testo unico per l'edilizia del 2001. Quest'ultimo impone che la manutenzione straordinaria non alteri le superfici delle singole unità immobiliari, senza perciò possibilità di aumentarne o diminuirne il numero.
Secondo la legge nazionale, frazionare non è quindi un intervento classificabile come manutenzione straordinaria (fatte salve le diverse discipline regionali).
Resta da stabilire se la modifica delle unità immobiliari è sottoposta ad autorizzazione gratuita, qualora sia considerata come risanamento conservativo, o al pagamento di oneri, se considerata ristrutturazione. A questo proposito entra in gioco il concetto di «carico urbanistico», ovvero bisogna valutare se il frazionamento comporta un aumento delle spese per servizi da parte dei Comuni. Secondo quasi tutte le leggi regionali ed una giurisprudenza abbastanza consolidata il carico urbanistico aumenta, quindi frazionare un appartamento comporta il pagamento di oneri ed una procedura più complessa di una mera opera interna, anche quando per dividere l'immobile è sufficiente chiudere una porta o un piccolo tratto di muro. La ratio di tale posizione è che l'aumento dei nuclei familiari comporta maggiori servizi, ma ad essa si potrebbe obiettare che il numero di persone insediabili in un grande appartamento può essere superiore a quello degli abitanti nella somma dei monolocali corrispondenti alla stessa superficie e che il calcolo dello standard è sempre stato fatto a superficie invece che a numero delle unità.
Per riparare a tali contraddizioni, la regione Emilia Romagna ha previsto, con l'articolo 28 della legge regionale 31/02, la possibile gratuità del frazionamento in caso di opere ridotte o di minimo aumento del carico, ma la sua applicazione è controversa (si veda Tar Emilia Romagna n. 352/2008).
Anche la Lombardia, con la legge regionale 12/2005, prevede fusioni e frazionamenti compresi nella manutenzione straordinaria. Ma alcuni Comuni non demordono e richiedono comunque il pagamento di oneri per compensare il maggior carico.
In conclusione, salvo Lombardia e Veneto, il frazionamento è trattato come un intervento edilizio rilevante a prescindere dal fatto che esso riguardi un intero fabbricato o un singolo appartamento. Anche in Lombardia e Veneto, però, il frazionamento non deve comportare una sostanziale modifica dell'intero edificio ed in particolare delle parti comuni, in tal caso si rientra nella ristrutturazione, a prescindere dalla modifica del numero delle unità immobiliari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le procedure
Le regole e i passaggi per le diverse tipologie di intervento
FRAZIONAMENTO SENZA TOCCARE LE PARTI COMUNI 
FUSIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DIVERSE 
QUALIFICA DELL'INTERVENTO 
Manutenzione straordinaria in Lombardia e Veneto. Ristrutturazione nelle altre Regioni
Manutenzione straordinaria
TITOLO ABILITATIVO 
Scia in Lombardia e Veneto.
Scia o Dia alternative al permesso di costruire
nelle altre Regioni
Comunicazione inizio attività libera (Cial)
PARERI NECESSARI 
Nullaosta soprintendenza in caso di vincolo monumentale
Nullaosta soprintendenza in caso di vincolo monumentale
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
Non dovuto in Lombardia e Veneto.
50% degli oneri della nuova costruzione e contributo sul costo di costruzione nelle altre Regioni
Non dovuto
VINCOLI URBANISTICI 
Verificare le previsioni dei Prg
Solo nel caso di mutamento della destinazione d'uso


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giovedì 20 settembre 2012

Sospensione mutuo prima casa per i disoccupati


Sospensione mutuo acquisto prima casa per chi perde il lavoro senza dare ulteriori garanzie. Le novità con la riforma del lavoro 2012



Sospensione mutuo per l’acquisto prima casa per chi perde, involontariamente, il lavoro. Novità sulla disciplina della sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa sono state recentemente introdotte dalla riforma del lavoro 2012 del ministro Fornero.

Sospensione mutuo acquisto prima casa

L’articolo 3, comma 48 della legge n. 92/2012, ha infatti modificato i presupposti per l’ammissione al beneficio introdotto dalla Finanziaria 2008, da cui è nato il cd Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto prima casa. Si tratta in sostanza di un accesso agevolato ai mutui per l’acquisto della prima casa, garantito dal Fondo stesso che ha come obiettivo quello di offrire le garanzie necessarie per consentire di accendere un mutuo per l’acquisto prima casa.

Le novità con la riforma del lavoro

 La riforma del lavoro varata dal ministro Fornero tra le tante novità introdotte, apporta delle modifiche proprio alla disciplina del Fondo di solidarietà in questione e alla sospensione del mutuo in particolare per chi, involontariamente, si ritrova senza lavoro.

 Sospensione mutuo: disciplina ante riforma Fornero

 Dapprima il Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa garantiva agli aventi diritto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, con la particolarità che gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario venivano addebitati al Fondo. La sospensione del mutuo per l’acquisto prima casa avveniva a specifiche condizioni come:
  1. perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi,
  2. decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente,
  3. spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro,
  4. spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro,
  5. aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nell’ipotesi di rate mensili.

Sospensione mutuo: disciplina post riforma Fornero

La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno degli eventi individuati dalla riforma, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio della sospensione. La legge di riforma del mercato del lavoro 2012 conferma tra i requisiti per poter ottenere la sospensione delle rate del mutuo accesso per l’acquisto della prima casa, la perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato e l’insorgenza di handicap. Non saranno più sufficienti a chiedere la sospensione, invece, il sostenimento di spese mediche o di assistenza domiciliare oltre 5mila euro, i costi di ristrutturazione particolarmente onerosi o l’aumento della rata del mutuo variabile di almeno il 20%. Sono escluse come cause che giustificano la richiesta di sospensione delle rate del mutuo, le risoluzioni consensuali, le dimissioni  non per giusta causa, il raggiungimento dell’età per andare in pensione, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Sospensione mutuo senza fornire garanzie

La sospensione ora può essere concessa senza che siano fornite all’Istituto di credito, ulteriori garanzie aggiuntive, e non si prevede il pagamento di commissioni aggiuntive o spese istruttorie.

Sospensione mutuo per altre cause

Ma non solo la perdita del lavoro involontaria provoca la  sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa acceso per il tramite del Fondo di solidarietà. Si conferma che il decesso, il riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80% provocano la sospensione.

Sospensione mutuo: in attesa dei nuovi modelli per la richiesta

Sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze si trova tutta la modulistica necessaria per chiedere la sospensione delle rate del mutuo, ma lo stesso Dipartimento del tesoro ha  reso noto che quella modulistica non può più essere utilizzata. Spetta a Consap, gestore del Fondo di solidarietà, provvedere all’emanazione del nuovo regolamento attuativo,  al quale seguirà la modulistica aggiornata. Restano salve, tuttavia, le istanze inoltrate a Consap entro lo scorso 17 luglio 2012. Si attende quindi il modulo aggiornato per richiedere la sospensione.


Link: http://www.investireoggi.it/fisco/sospensione-mutuo-per-chi-perde-il-lavoro-senza-dare-garanzie/#ixzz26zzJaxJC


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mercoledì 19 settembre 2012

Residenziale sempre più in crisi

Residenziale sempre più in crisi. Previsioni ? 

Si prevede cali dei prezzi tra il 7 e il 9% per fine 2012

di Paola Dezza
La strada per la ripresa del mercato immobiliare è ancora tutta a curve. 
E' facile intuire dove andrà il real estate e quanto durerà ancora la correzione dei valori in atto. 
"Riteniamo che entro l'anno i prezzi nelle grandi città potranno registrare un'oscillazione compresa tra -9% e -7% (previsione su base nominale e quindi al lordo dell'inflazione) e che le compravendite residenziali potrebbero scendere a quota 500mila" .
Molti i fattori che influenzeranno il mercato residenziale, ingessato da una domanda abitativa in netta diminuzione. Tra le variabili in grado di determinare le scelte dei potenziali acquirenti ci sono sicuramente la situazione economica del Paese, ma ancora più le decisioni delle banche in materia di erogazione del credito e il grado di fiducia sulla ripresa. Non dimentichiamo che proprio le banche, da un lato con una stretta creditizia molto netta e dall'altro con la scelta di non svalutare i patrimoni immobiliari in loro possesso sotto forma di crediti in sofferenza, hanno di fatto ingessato il mercato immobiliare nel suo complesso.
E' anche vero che una ulteriore discesa dei valori potrebbe aprire occasioni di acquisto insperate.
Ma dove la correzione è stata più significativa? Nel corso dei primi sei mesi dell'anno sono state le grandi città e il loro hinterland a evidenziare la diminuzione più sensibile dei valori, rispettivamente con -5,4% e -5,3%. A seguire i capoluoghi di provincia con un calo del 4,4%.
Milano è stata la città dove la diminuzione dei prezzi è stata meno accentuata (-2,8%) mentre le abitazioni della Capitale hanno lasciato sul terreno il 5,3% del proprio valore.
L'analisi per aree geografiche ha evidenziato una contrazione maggiore nelle città del sud (-4,9%), seguite da quelle del centro Italia (-4,7%) e da quelle del nord (-3,8%).
E chi vuole vendere deve armarsi di pazienza. A luglio 2012 i tempi di vendita nelle grandi città si sono attestati a 191 giorni, nell'hinterland delle grandi città a 217 e nei capoluoghi di provincia a 219.




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mercoledì 5 settembre 2012

Bankitalia, il mercato immobiliare ristagna


Lazio: Bankitalia, il mercato immobiliare ristagna

(ASCA) - Roma, 12 giu - Nel settore delle costruzioni del Lazio l'attivita' economica ha continuato a ridursi nel 2011, con tendenze negative sia nel comparto residenziale, sia in quello delle opere pubbliche. La redditivita' delle imprese edili si e' fortemente ridotta. Nel mercato immobiliare sono rimaste stagnanti sia le compravendite sia i prezzi delle abitazioni. Lo afferma la Banca d'Italia nel rapporto sull'economia regionale dal quale emerge che le indagini presso le agenzie immobiliari del primo trimestre del 2012 segnalano un allungamento dei tempi di vendita. Per le opere pubbliche tende a ridursi ulteriormente la disponibilita' di finanziamenti da parte delle Amministrazioni Locali.

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lunedì 4 giugno 2012

Villa in Vendita

VILLA IN VENDITA A CASTELFRANCO EMILIA

CASA DI AMPIA METRATURA BEN CURATA NEI DETTAGLI E NEI PARTICOLARI E RICCA DI ACCESSORI 

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giovedì 24 maggio 2012

IMU Guida on line


Pagamento Imu Guida online

Sul portale istituzionale di Roma Capitale è disponibile da ieri la versione online del Vademecum sull' Imu. La guida, realizzata dal Dipartimento Risorse economiche, spiega in dettaglio e in modo chiaro le modalità per il calcolo e il pagamento dell' acconto dell' imposta in scadenza lunedì 18 giugno. La guida è consultabile online all' indirizzo www.comune.roma.it.


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martedì 22 maggio 2012

Semplificazioni: le novità in materia immobiliare


Numerose sono le novità in materia di tassazione immobiliare introdotte dal decreto “semplificazioni” (D.L. 16/2012) e dalla successiva legge di conversione (44/2012). La maggior parte riguardano l'IMU, ma ve ne sono anche altre riguardanti l'imposta sugli aeromobili privati, i contratti di locazione, gli immobili storico artistici e l'imposta sugli immobili all'estero.
Le novità in materia di IMU
La nozione di abitazione principale
Il decreto introduce una nozione restrittiva di abitazione principale ai fini IMU, che ora consta di due elementi. Innanzitutto, è stabilito che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Di conseguenza, a meno di successivi chiarimenti in senso contrario, sembrerebbe che non possa essere considerato abitazione principale l'immobile che catastalmente risulta censito come una pluralità di unità immobiliari; tuttavia, poiché il testo della norma si riferisce ad unità “iscrivibili” al catasto, potrebbero essere considerate come unica unità immobiliare anche quelle pluralità di immobili che catastalmente potrebbero essere fuse in una singola unità, ricorrendone i presupposti (identità di titolari, contiguità e possibilità materiale di una loro unione) . Il secondo elemento, introdotto dal decreto semplificazioni, è che l'abitazione principale è quella in cui il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto, l'abitazione può considerarsi principale solo se il contribuente vi risiede e dimora insieme al proprio nucleo famigliare. Questa norma ha evidentemente finalità antielusive: si vogliono impedire in particolare quelle condotte in cui uno dei coniugi trasferisce la residenza in un immobile dove in realtà non vi dimora, al solo scopo di beneficiare delle agevolazioni . Il decreto aggiunge poi un'ulteriore regola che ha già destato divergenti interpretazioni. Si stabilisce infatti che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Da questa norma discende sicuramente che, se due coniugi dimorano e risiedono in due  immobili diversi nello stesso comune, devono limitare le agevolazioni ad uno solo. Tuttavia, non è chiaro cosa succede nel caso in cui due coniugi dimorano e risiedono in due immobili che si trovano in comuni diversi: secondo un' interpretazione restrittiva, nessuno dei due potrebbe fruire del diritto alle agevolazioni; al contrario, secondo un'interpretazione estensiva, entrambi potrebbero fruirne .Sono inoltre introdotte due ipotesi di assimilazione all'abitazione principale: in riferimento agli immobili non locati posseduti da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari e agli immobili non locati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero, i comuni hanno il potere di estendere i benefici dell'abitazione principale.

Infine, il decreto prevede che, ai soli fini dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione. Ciò vuol dire che, ai fini dell'applicazione dell'IMU, il solo soggetto passivo sarà il coniuge assegnatario, che potrà dunque fruire di tutte le agevolazioni per l'abitazione principale; il coniuge non assegnatario non avrà invece alcuna soggettività passiva e quindi non dovrà adempiere alcun obbligo ai fini IMU.
Le modalità dell'acconto
Il decreto tiene conto del fatto che i Comuni hanno tempo fino al 30 settembre (e quindi dopo la scadenza per il versamento dell'acconto del 18 giugno) per fissare le relative aliquote IMU: è previsto infatti che il pagamento della prima rata dell'imposta municipale sarà pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata applicando le aliquote base e la detrazione ordinaria di 200 euro per l'abitazione principale, eventualmente aumentata di 50 euro per ogni figlio minore di 26 anni convivente nell'abitazione principale. La legge di conversione del decreto ha poi introdotto un'ulteriore disposizione, che consente la facoltà di ripartire in tre rate il pagamento dell'IMU relativo all'abitazione principale: la prima e la seconda rata, ciascuna dell'ammontare di un terzo dell'imposta calcolata applicando le aliquote e la detrazione ordinaria, da pagare rispettivamente entro il 18 giugno ed il 17 settembre; la terza, da pagare entro il 17 dicembre, determinata calcolando a saldo, quando saranno note le effettive aliquote comunali, l'imposta effettivamente dovuta e scomputando quanto già versato con le prime due rate. È bene notare però che questa ripartizione in tre rate vale soltanto per i versamenti relativi all'abitazione principale e le sue pertinenze e non per gli altri immobili. Di conseguenza, i contribuenti che hanno anche altri immobili oltre all'abitazione principale dovranno osservare per questi ultimi la ripartizione in due rate. Per questi contribuenti, la facoltà di avvalersi delle tre rate risulta dunque piuttosto scomoda e complicata ed è prevedibile che pochi di loro vi faranno ricorso.
Il versamento degli acconti dovrà necessariamente essere effettuato utilizzando il modello F24, mentre per il saldo di dicembre sarà possibile utilizzare l'apposito bollettino postale.
Le agevolazioni per i fabbricati rurali e i terreni agricoli
Il decreto prevede l'esenzione totale per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani secondo la classificazione contenuta nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT. Inoltre, per i fabbricati rurali sono previste due regole particolari riguardanti il pagamento dell'imposta: per i fabbricati rurali strumentali, la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta secondo l'aliquota base e la seconda a saldo con conguaglio sulla prima rata; tuttavia, per i fabbricati rurali, abitativi e strumentali, iscritti al catasto dei terreni e da iscrivere al catasto dei fabbricati entro il 30 novembre prossimo, il pagamento va invece effettuato in un'unica soluzione entro il 18 dicembre, senza pagare l'acconto. Per quanto invece riguarda le disposizioni concernenti i terreni agricoli, il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato aumenta a 135, contro il precedente 130. Tuttavia, per i  terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola viene mantenuto il moltiplicatore di 110. Inoltre, sempre per questi tipi di terreni, sono previste delle riduzioni della base imponibile: essi sono soggetti all'imposta per la parte di valore eccedente i 6000 euro, con ulteriori deduzioni di importo decrescente rispetto al loro valore.
Le altre agevolazioni
In riferimento agli immobili di interesse storico artistico e a quelli inagibili o inabitabili, è prevista la riduzione al 50% della base imponibile. Per quanto riguarda il primo tipo di immobili, questa disposizione compensa l'eliminazione della tassazione sulla base della rendita figurativa (e cioè la minore tra le tariffe d'estimo previste per la zona censuaria in cui è ubicato l'immobile); per quanto riguarda il secondo tipo di immobili, l'inagibilità o inabilità è accertata dal comune con perizia a carico del contribuente, oppure con dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione IMU
Viene introdotto l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IMU, che in via generale va presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Il Ministero delle finanze dovrà però individuare in modo più specifico i casi in cui tale dichiarazione deve essere presentata.
Immobili storico-artistici
In seguito all'abolizione della norma di favore che consentiva, sia ai fini IRPEF sia ai fini ICI, di determinare la rendita degli immobili storico artistici considerando la tariffa d'estimo minore tra quelle previste per la zona censuaria di competenza, il decreto ha individuato due meccanismi compensativi. Il primo è quello già descritto sopra ai fini Imu, e cioè la riduzione alla metà della base imponibile; il secondo, previsto ai fini irpef e ires è la riduzione forfetaria del 35% (e non più del 15%) del reddito imponibile derivante dalla locazione di tali immobili.


Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE)
La legge di conversione del decreto ha previsto innanzitutto che l'IVIE non è dovuta, se d'importo non superiore ai 200 euro. Inoltre, la stessa legge ha previsto che, per gli immobili situati in Paesi UE o SEE che consentono un adeguato scambio d'informazioni, la base imponibile è individuata in riferimento al valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini delle imposte di natura patrimoniale o reddituale. Questo riferimento ai valori catastali è stato introdotto per avvicinare quanto più possibile alla disciplina IMU la determinazione della base imponibile IVIE per gli immobili situati nell'Unione europea ed evitare così una disparità di trattamento che avrebbe potuto costituire un'ingiustificata restrizione della libera circolazione dei capitali . In mancanza del valore catastale, si applica il costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, il valore di mercato del luogo in cui si trova l'immobile. Sono infine previste delle agevolazioni per i soggetti che lavorano all'estero per lo Stato italiano o presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia: è confermata l'agevolazione già prevista, secondo cui, per l'immobile lì adibito ad abitazione principale, e limitatamente al periodo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero, si applica l'aliquota ridotta dello 0,4% (in luogo dello 0,76%); inoltre, è aggiunta l'agevolazione secondo cui, per questi immobili, non è applicabile l'art. 70 comma 2 del TUIR che ne determinerebbe l'assoggettamento a IRPEF: pertanto, tali abitazioni principali all'estero non pagano l'IRPEF in Italia.
Locazioni immobiliari
La legge di conversione del decreto introduce un'importante novità, potenzialmente destinata a modificare le abitudini di molti proprietari e professionisti del settore immobiliare, cui non è stato ancora dato sufficiente risalto nella stampa specializzata. Si tratta della notevole estensione dell'obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione immobiliare: mentre in precedenza quest'obbligo sussisteva soltanto per i possessori di almeno 100 unità immobiliari, ora quest'obbligo è previsto per i possessori di almeno 10 unità immobiliari, anche se non tutte locate. Inoltre, sono tenuti alla registrazione telematica anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari. Tuttavia, bisogna notare che la norma non prevede delle sanzioni per coloro che non rispettano quest'obbligo, né fornisce agli uffici fiscali istruzioni o poteri per farlo rispettare: di conseguenza, per quanto lodevole nell'intento di una maggiore semplificazione e riduzione del flusso degli utenti, quest'obbligo rischia, in assenza di ulteriori interventi normativi o a livello di prassi, di rimanere un obbligo solo sulla carta.
Un'altra novità piuttosto importante è la proroga del termine di decadenza entro il quale l'ufficio può chiedere l'imposta di registro relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione: invece che entro tre anni dal termine di scadenza del pagamento, gli avvisi di liquidazione potranno ora essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Infine, degna di nota è anche la disposizione secondo cui, alla fideiussione prestata per il conduttore con riferimento alle locazioni di immobili abitativi assoggettati alla cedolare secca, non sono applicabili le imposte di registro e di bollo.



Imposta di scopo
Il decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. 23/2011) aveva previsto l'emanazione di un nuovo regolamento sull'imposta di scopo, l'imposta che i comuni potevano istituire allo scopo di finanziare determinati tipi di opere pubbliche. Lo stesso decreto aveva poi fissato tre criteri direttivi: l'estensione della durata massima dell'imposta a dieci anni, la possibilità di finanziare con l'imposta l'intera spesa necessaria per realizzare l'opera, l'estensione delle tipologie di opere che potevano essere finanziate da questa imposta. La legge 44/2012 concede ora ai comuni la possibilità di introdurre l'imposta di scopo (oppure, nel caso in cui l'avessero già introdotta, di continuare ad applicarla), senza dover attendere il regolamento, attuando autonomamente i principi direttivi contenuti nel decreto sul federalismo municipale. In entrambi i casi, la base imponibile dell'imposta di scopo dovrà fare riferimento alla base imponibile dell'IMU. E' comunque probabile che i Comuni non utilizzeranno questa facoltà, visto il sempre più crescente malumore verso l'incremento del livello di tassazione immobiliare a livello locale. 
Deducibilità dei canoni leasing
E' stato abolito il requisito della durata minima del contratto quale condizione per la deducibilità dei canoni di leasing dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo. La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria era finora consentita a condizione che il contratto fosse di durata non inferiore  a quella minima fiscale rapportata al periodo di ammortamento del bene: se dunque veniva stipulato un contratto di leasing di durata inferiore a quella minima fiscale, i relativi canoni non potevano essere dedotti dal locatario. La legge di conversione del decreto modifica ora l'art 102 comma 7 e l'art 54 comma 2  del TUIR  (relativi appunto alla deducibilità dei canoni di leasing rispettivamente dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo), stabilendo che la deduzione dei canoni è ammessa a prescindere dalla durata prevista per il contratto. La deduzione dovrà comunque essere effettuata nell'arco temporale minimo normativamente previsto, legato al periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali. Le nuove regole si applicano solo ai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 (data in cui è entrata in vigore la legge di conversione): per i contratti già in essere alla predetta data, si applica la vecchia disciplina.
(di Daniele De Carolis, Esperto tributario)


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