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lunedì 1 ottobre 2012

Più semplice frazionare le unità immobiliari

Ville familiari ormai troppo grandi per i nuclei moderni, crisi economica e necessità di sfruttare al massimo gli immobili: sono tante le ragioni che spingono i proprietari di casa a dividere il proprio immobile e a ricavarne più unità.
Il frazionamento di immobili è in crescita e lo dimostra anche la recente legge del Veneto che ha deciso di favorirlo (si veda l'articolo a fianco).
Ma diverse sono le procedure da seguire per questo tipo di intervento edilizio, anche a seconda della disciplina regionale. Se si abita in Lombardia o in Veneto l'intervento sarà considerato di manutenzione straordinaria: basterà presentare una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e, senza alcun onere o tassa, si potrà procedere ai lavori di frazionamento.
Se invece si abita in un'altra regione questo intervento sarà classificato come una ristrutturazione e, di conseguenza, sarà assoggettato a permesso di costruire (o alla cosiddetta Super-Dia e persino alla Scia in Toscana) e al pagamento di un contributo simile a quello del totale rifacimento di un intero edificio.
Perché questa differenza? Per comprendere la discrepanza bisogna considerare la definizione di manutenzione straordinaria introdotta dalla legge 457/78 e confermata dal Testo unico per l'edilizia del 2001. Quest'ultimo impone che la manutenzione straordinaria non alteri le superfici delle singole unità immobiliari, senza perciò possibilità di aumentarne o diminuirne il numero.
Secondo la legge nazionale, frazionare non è quindi un intervento classificabile come manutenzione straordinaria (fatte salve le diverse discipline regionali).
Resta da stabilire se la modifica delle unità immobiliari è sottoposta ad autorizzazione gratuita, qualora sia considerata come risanamento conservativo, o al pagamento di oneri, se considerata ristrutturazione. A questo proposito entra in gioco il concetto di «carico urbanistico», ovvero bisogna valutare se il frazionamento comporta un aumento delle spese per servizi da parte dei Comuni. Secondo quasi tutte le leggi regionali ed una giurisprudenza abbastanza consolidata il carico urbanistico aumenta, quindi frazionare un appartamento comporta il pagamento di oneri ed una procedura più complessa di una mera opera interna, anche quando per dividere l'immobile è sufficiente chiudere una porta o un piccolo tratto di muro. La ratio di tale posizione è che l'aumento dei nuclei familiari comporta maggiori servizi, ma ad essa si potrebbe obiettare che il numero di persone insediabili in un grande appartamento può essere superiore a quello degli abitanti nella somma dei monolocali corrispondenti alla stessa superficie e che il calcolo dello standard è sempre stato fatto a superficie invece che a numero delle unità.
Per riparare a tali contraddizioni, la regione Emilia Romagna ha previsto, con l'articolo 28 della legge regionale 31/02, la possibile gratuità del frazionamento in caso di opere ridotte o di minimo aumento del carico, ma la sua applicazione è controversa (si veda Tar Emilia Romagna n. 352/2008).
Anche la Lombardia, con la legge regionale 12/2005, prevede fusioni e frazionamenti compresi nella manutenzione straordinaria. Ma alcuni Comuni non demordono e richiedono comunque il pagamento di oneri per compensare il maggior carico.
In conclusione, salvo Lombardia e Veneto, il frazionamento è trattato come un intervento edilizio rilevante a prescindere dal fatto che esso riguardi un intero fabbricato o un singolo appartamento. Anche in Lombardia e Veneto, però, il frazionamento non deve comportare una sostanziale modifica dell'intero edificio ed in particolare delle parti comuni, in tal caso si rientra nella ristrutturazione, a prescindere dalla modifica del numero delle unità immobiliari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le procedure
Le regole e i passaggi per le diverse tipologie di intervento
FRAZIONAMENTO SENZA TOCCARE LE PARTI COMUNI 
FUSIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DIVERSE 
QUALIFICA DELL'INTERVENTO 
Manutenzione straordinaria in Lombardia e Veneto. Ristrutturazione nelle altre Regioni
Manutenzione straordinaria
TITOLO ABILITATIVO 
Scia in Lombardia e Veneto.
Scia o Dia alternative al permesso di costruire
nelle altre Regioni
Comunicazione inizio attività libera (Cial)
PARERI NECESSARI 
Nullaosta soprintendenza in caso di vincolo monumentale
Nullaosta soprintendenza in caso di vincolo monumentale
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
Non dovuto in Lombardia e Veneto.
50% degli oneri della nuova costruzione e contributo sul costo di costruzione nelle altre Regioni
Non dovuto
VINCOLI URBANISTICI 
Verificare le previsioni dei Prg
Solo nel caso di mutamento della destinazione d'uso


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giovedì 24 maggio 2012

IMU Guida on line


Pagamento Imu Guida online

Sul portale istituzionale di Roma Capitale è disponibile da ieri la versione online del Vademecum sull' Imu. La guida, realizzata dal Dipartimento Risorse economiche, spiega in dettaglio e in modo chiaro le modalità per il calcolo e il pagamento dell' acconto dell' imposta in scadenza lunedì 18 giugno. La guida è consultabile online all' indirizzo www.comune.roma.it.


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lunedì 7 maggio 2012

Imu più pesante sulle case più grandi


Imu più pesante sulle case più grandi

Milano verso l'aliquota massima, 1,06 per cento sulle seconde case Possibili risparmi per gli immobili con rendita fino a 500 euro

MILANO - L'Imu sulla prima casa sarà davvero una stangata? Il tema tiene banco ormai da mesi e nelle ultime settimane ha infiammato anche il dibattito politico, complice, sospettiamo, la campagna elettorale. La risposta al dilemma non è univoca, innanzitutto perché le aliquote non sono definitive e poi perché dipende da quale termine di paragone viene adoperato. Se ci si rifà alla situazione dello scorso anno ad esempio la risposta è certamente affermativa per la ragione che l'Ici sull'abitazione principale non si pagava. Se invece si torna indietro al 2007, ultimo anno di applicazione dell'imposta anche per le prime case, il discorso cambia, perché in realtà sugli appartamenti di basso valore (indicativamente quelli con rendita catastale fino a 500 euro) l'Imu potrebbe portare anche a un piccolo risparmio, mentre più si alza il valore fiscale della casa più la nuova imposta comporta aggravio di spesa. 

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Il ministero dell'Economia ha presentato nei giorni scorsi una serie di calcoli da cui emergono proprio queste considerazioni. Le tabelle partono confrontando aliquote Ici dello 0,4% con aliquote Imu dello 0,4%. In questa pagina cerchiamo di rendere meno teorico il confronto paragonando i costi effettivi dell'Ici 2007, quindi a partire da aliquote e detrazioni effettivamente applicate, con quelli dell'Imu nelle principali città italiane ipotizzando una famiglia-tipo composta da una coppia e un figlio. A Milano ad esempio una casa da 1.000 euro di rendita catastale (solo per dare un'idea, è un trilocale in una buona zona del semicentro) registrerebbe un incremento di costo di un solo euro se la giunta decidesse di tenere l'Imu allo 0,4%, mentre se optasse per l'aliquota 0,5% l'incremento sarebbe di 169 euro. Se si ipotizza una casa più grande in una zona centrale, con rendita da 2.500 euro, il gap salirebbe molto: con aliquota Imu allo 0,4% l'aggravio rispetto all'imposta del 2007 sarebbe infatti di 221,50 euro, che salgono a 641,50 euro con Imu allo 0,5%: infatti l'Ici era di 1.208,50 euro a fronte di Imu nelle due ipotesi considerate di 1.450 e 1.850 euro.


Nei calcoli abbiamo considerato solo aliquote allo 0,4% e allo 0,5% perché probabilmente in questo intervallo si posizionerà la maggior parte dei municipi, ad esempio la delibera già approvata dal comune di Roma prevede al momento lo 0,5% e Milano si appresterebbe a fare altrettanto. In teoria le amministrazioni potrebbero spaziare dallo 0,2% allo 0,6%, sempre che il governo, sulla base del gettito dell'acconto di luglio, non decida di cambiare le regole in corsa: ha tempo per farlo fino a settembre, mese entro cui i Comuni devono chiudere i bilanci. Per questo per Roma abbiamo anche considerato l'ipotesi di un'aliquota minore di quella già approvata. 
C'è però un'altra ragione per cui alla domanda originaria non è possibile dare una risposta univoca: in realtà quello che ai fini Ici era un'abitazione principale non lo è necessariamente anche per l'Imu, perché l'imposta precedente aveva criteri molto più generosi: se il proprietario di una casa la lasciava in uso a un figlio con un contratto di comodato ai fini Ici i comuni di norma equiparavano l'immobile all'abitazione principale, oggi questo non è più possibile perché la casa deve essere nel contempo residenza fiscale e dimora abituale del contribuente.
Sempre per questa ragione devono pagare con le aliquote della seconda casa gli immobili posseduti da anziani ricoverati in case di riposo (i Comuni tutt'al più possono rinunciare alla quota di loro spettanza, ma devono farsi carico dello 0,38% che va comunque allo Stato) o quelli posseduti da italiani all'estero. Infine se ampliamo il confronto con l'Ici agli immobili diversi dalla prima casa, e che quindi pagavano già lo scorso anno, il confronto dà sempre risultati negativi per il contribuente. Per le case tenute a disposizione l'incremento è temperato dal fatto che l'Imu assorbe anche l'Irpef fondiaria. Va però ricordato che le aliquote Ici arrivavano allo 0,7% con la possibilità nei Comuni ad alta tensione abitativa di salire allo 0,9%; con l'Imu le aliquote partono da una base imponibile più alta del 60% e i comuni hanno la possibilità di salire fino all'1,06% e molto probabilmente la maggior parte delle amministrazioni si attesterà vicino a tale quota (anche perché c'è lo 0,38% da dare allo Stato in tutti i casi).
Roma ha già deliberato per il massimo e anche Milano dovrebbe fare lo stesso. Peggio ancora vanno le cose a chi possiede una casa che dà in affitto perché in questo caso non c'è nessun vantaggio in termini di Irpef. Significa che a parità di aliquote l'Imu costerà il 60% in più dell'Ici.
Gino Pagliuca7 maggio 2012


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venerdì 24 febbraio 2012

Imposta sugli immobili all'estero, come si evita la doppia imposizione?

donatella d. chiede:
Possiedo una seconda casa in Francia. Dovendo versare la nuova imposta prevista dalla manovra Monti dello 0,76% sul valore a rogito, devo detrarre in sede di dichiarazione dei redditi l'imposta versata per lo stesso anno al fisco francese. L'imposta da detrarre è la Tax d'Habitation oppure la Tax Foncière? Il documento fiscale, l'unico in mio possesso con gli importi a cui fare riferimento, è un Avis d'Imposition che riporta le rate già pagate e quelle rimanenti da pagare, tutte entro l'anno di riferimento. E' corretto conservare questo per eventuale esibizione se richiesto? Grazie. (Giuseppe D.)
 La nuova tassa sugli i mmobili all'estero non è una doppia imposizione? Si può fare ricorso?

L'esperto risponde:

L'imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all'estero, al fine di evitare la doppia imposizione, prevede il diritto di detrarre dall'importo dovuto le tasse patrimoniali eventualmente pagate all'estero. Nel caso della Francia la Taxe Foncière è una tassa sulla proprietà immobiliare. Si dovrà, quindi, detrarre dall'imposta dovuta la somma pagata in Francia a questo titolo, come risulta dalla documentazione in suo possesso che dovrà esibire in caso di controlli. (24 febbraio 2012)