Visualizzazione post con etichetta Amministratore. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Amministratore. Mostra tutti i post

martedì 6 marzo 2012

Bagno nella mansarda, cosa fare se il regolamento vieta modifiche?

lf chiede:
Nel nostro regolamento condominiale contrattuale è specificato quanto segue: "Gli appartamenti devono essere adibiti esclusivamente ad uso di civile abitazione, con divieto assoluto di qualsiasi altra utilizzazione. Le autorimesse, le soffitte, e le cantine non possono essere adibite ad uso diverso da quello per il quale sono state costruite". Recentemente noi condomini siamo venuti a conoscenza che un condomino ha trasformato in bagno la soffitta confinante con la propria abitazione. Tale ristrutturazione è avvenuta alla nostra insaputa, ma non dell'amministratore, e solo presentando all'ufficio tecnico del comune la Dia. E' possibile aver fatto questa trasformazione senza alcuna autorizzazione all'unanimità da parte dell'assemblea? Ora come è possibile tutelarci dalla violazione di un preciso articolo del regolamento condominiale contrattuale? La ringrazio della risposta.

L'esperto risponde:

Le norme del regolamento contrattuale che vietano la modifica della destinazione d'uso degli immobili hanno lo scopo di tutelare il condominio dall'uso degli appartamenti per scopi commerciali rispetto a quello abitativo. Nulla impedisce l'installazione in una mansarda di un secondo bagno da parte del proprietario della mansarda stessa, tanto è vero che il condomino ha avuto la regolare autorizzazione del Comune. Non ci sono infatti norme che possano vietare di rendere più confortevole l'uso delle pertinenze della propria abitazione, nè alcuna norma che possa obbligare il proprietario ad avere l'autorizzazione degli altri condomini per ristrutturare il proprio appartamento come ritiene più opportuno, dato che la modifica avviene all'interno della proprietà privata. Inoltre nessuno ha il diritto di mettere in discussione l'utilizzo della mansarda, neppure per quel che riguarda l'allaccio agli impianti comuni, dato che anche questo è un diritto tutelato dalla legge, ossia dall'articolo 1102 del Codice civile. Quindi è stato del tutto corretto anche il comportamento dell'amministratore che non aveva nulla da comunicare all'assemblea in merito alla ristrutturazione.

sabato 25 febbraio 2012

Amministratore, se un condomino lo richiede diventa obbligatorio?

lf chiede:
In presenza di un caseggiato con 6 unità abitative di cui 2 con ingresso indipendente (singolo) e 4 con ingresso comune, è obbligatorio avere un amministratore? E' inoltre sufficente che un singolo condomino faccia richiesta di avere un amministratore per renderlo obbligatorio o deve essere deciso dalla maggioranza?

L'esperto risponde:

La legge, ossia l'articolo 1129 del Codice civile, stabilisce che " Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore".Non si deve, quindi, far riferimento al numero degli appartamenti ma solo a quello dei proprietari. Il fatto che esistano degli appartamenti con ingresso indipendente non ha alcuna influenza dato che in ogni caso anche chi non usa il portone è proprietario dei beni comuni. Inoltre, come stabilisce ancora lo stesso articolo, "Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini." Quindi poiché uno dei condomini ha richiesto l'amministratore, la nomina diventa obbligatoria.