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lunedì 1 ottobre 2012

Più semplice frazionare le unità immobiliari

Ville familiari ormai troppo grandi per i nuclei moderni, crisi economica e necessità di sfruttare al massimo gli immobili: sono tante le ragioni che spingono i proprietari di casa a dividere il proprio immobile e a ricavarne più unità.
Il frazionamento di immobili è in crescita e lo dimostra anche la recente legge del Veneto che ha deciso di favorirlo (si veda l'articolo a fianco).
Ma diverse sono le procedure da seguire per questo tipo di intervento edilizio, anche a seconda della disciplina regionale. Se si abita in Lombardia o in Veneto l'intervento sarà considerato di manutenzione straordinaria: basterà presentare una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e, senza alcun onere o tassa, si potrà procedere ai lavori di frazionamento.
Se invece si abita in un'altra regione questo intervento sarà classificato come una ristrutturazione e, di conseguenza, sarà assoggettato a permesso di costruire (o alla cosiddetta Super-Dia e persino alla Scia in Toscana) e al pagamento di un contributo simile a quello del totale rifacimento di un intero edificio.
Perché questa differenza? Per comprendere la discrepanza bisogna considerare la definizione di manutenzione straordinaria introdotta dalla legge 457/78 e confermata dal Testo unico per l'edilizia del 2001. Quest'ultimo impone che la manutenzione straordinaria non alteri le superfici delle singole unità immobiliari, senza perciò possibilità di aumentarne o diminuirne il numero.
Secondo la legge nazionale, frazionare non è quindi un intervento classificabile come manutenzione straordinaria (fatte salve le diverse discipline regionali).
Resta da stabilire se la modifica delle unità immobiliari è sottoposta ad autorizzazione gratuita, qualora sia considerata come risanamento conservativo, o al pagamento di oneri, se considerata ristrutturazione. A questo proposito entra in gioco il concetto di «carico urbanistico», ovvero bisogna valutare se il frazionamento comporta un aumento delle spese per servizi da parte dei Comuni. Secondo quasi tutte le leggi regionali ed una giurisprudenza abbastanza consolidata il carico urbanistico aumenta, quindi frazionare un appartamento comporta il pagamento di oneri ed una procedura più complessa di una mera opera interna, anche quando per dividere l'immobile è sufficiente chiudere una porta o un piccolo tratto di muro. La ratio di tale posizione è che l'aumento dei nuclei familiari comporta maggiori servizi, ma ad essa si potrebbe obiettare che il numero di persone insediabili in un grande appartamento può essere superiore a quello degli abitanti nella somma dei monolocali corrispondenti alla stessa superficie e che il calcolo dello standard è sempre stato fatto a superficie invece che a numero delle unità.
Per riparare a tali contraddizioni, la regione Emilia Romagna ha previsto, con l'articolo 28 della legge regionale 31/02, la possibile gratuità del frazionamento in caso di opere ridotte o di minimo aumento del carico, ma la sua applicazione è controversa (si veda Tar Emilia Romagna n. 352/2008).
Anche la Lombardia, con la legge regionale 12/2005, prevede fusioni e frazionamenti compresi nella manutenzione straordinaria. Ma alcuni Comuni non demordono e richiedono comunque il pagamento di oneri per compensare il maggior carico.
In conclusione, salvo Lombardia e Veneto, il frazionamento è trattato come un intervento edilizio rilevante a prescindere dal fatto che esso riguardi un intero fabbricato o un singolo appartamento. Anche in Lombardia e Veneto, però, il frazionamento non deve comportare una sostanziale modifica dell'intero edificio ed in particolare delle parti comuni, in tal caso si rientra nella ristrutturazione, a prescindere dalla modifica del numero delle unità immobiliari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Le procedure
Le regole e i passaggi per le diverse tipologie di intervento
FRAZIONAMENTO SENZA TOCCARE LE PARTI COMUNI 
FUSIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI DIVERSE 
QUALIFICA DELL'INTERVENTO 
Manutenzione straordinaria in Lombardia e Veneto. Ristrutturazione nelle altre Regioni
Manutenzione straordinaria
TITOLO ABILITATIVO 
Scia in Lombardia e Veneto.
Scia o Dia alternative al permesso di costruire
nelle altre Regioni
Comunicazione inizio attività libera (Cial)
PARERI NECESSARI 
Nullaosta soprintendenza in caso di vincolo monumentale
Nullaosta soprintendenza in caso di vincolo monumentale
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 
Non dovuto in Lombardia e Veneto.
50% degli oneri della nuova costruzione e contributo sul costo di costruzione nelle altre Regioni
Non dovuto
VINCOLI URBANISTICI 
Verificare le previsioni dei Prg
Solo nel caso di mutamento della destinazione d'uso


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giovedì 20 settembre 2012

Sospensione mutuo prima casa per i disoccupati


Sospensione mutuo acquisto prima casa per chi perde il lavoro senza dare ulteriori garanzie. Le novità con la riforma del lavoro 2012



Sospensione mutuo per l’acquisto prima casa per chi perde, involontariamente, il lavoro. Novità sulla disciplina della sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa sono state recentemente introdotte dalla riforma del lavoro 2012 del ministro Fornero.

Sospensione mutuo acquisto prima casa

L’articolo 3, comma 48 della legge n. 92/2012, ha infatti modificato i presupposti per l’ammissione al beneficio introdotto dalla Finanziaria 2008, da cui è nato il cd Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto prima casa. Si tratta in sostanza di un accesso agevolato ai mutui per l’acquisto della prima casa, garantito dal Fondo stesso che ha come obiettivo quello di offrire le garanzie necessarie per consentire di accendere un mutuo per l’acquisto prima casa.

Le novità con la riforma del lavoro

 La riforma del lavoro varata dal ministro Fornero tra le tante novità introdotte, apporta delle modifiche proprio alla disciplina del Fondo di solidarietà in questione e alla sospensione del mutuo in particolare per chi, involontariamente, si ritrova senza lavoro.

 Sospensione mutuo: disciplina ante riforma Fornero

 Dapprima il Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa garantiva agli aventi diritto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo, con la particolarità che gli oneri finanziari corrispondenti alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario venivano addebitati al Fondo. La sospensione del mutuo per l’acquisto prima casa avveniva a specifiche condizioni come:
  1. perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi,
  2. decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dell’intero nucleo convivente,
  3. spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro,
  4. spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro,
  5. aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nell’ipotesi di rate mensili.

Sospensione mutuo: disciplina post riforma Fornero

La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata esclusivamente al verificarsi di almeno uno degli eventi individuati dalla riforma, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio della sospensione. La legge di riforma del mercato del lavoro 2012 conferma tra i requisiti per poter ottenere la sospensione delle rate del mutuo accesso per l’acquisto della prima casa, la perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato e l’insorgenza di handicap. Non saranno più sufficienti a chiedere la sospensione, invece, il sostenimento di spese mediche o di assistenza domiciliare oltre 5mila euro, i costi di ristrutturazione particolarmente onerosi o l’aumento della rata del mutuo variabile di almeno il 20%. Sono escluse come cause che giustificano la richiesta di sospensione delle rate del mutuo, le risoluzioni consensuali, le dimissioni  non per giusta causa, il raggiungimento dell’età per andare in pensione, il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Sospensione mutuo senza fornire garanzie

La sospensione ora può essere concessa senza che siano fornite all’Istituto di credito, ulteriori garanzie aggiuntive, e non si prevede il pagamento di commissioni aggiuntive o spese istruttorie.

Sospensione mutuo per altre cause

Ma non solo la perdita del lavoro involontaria provoca la  sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa acceso per il tramite del Fondo di solidarietà. Si conferma che il decesso, il riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80% provocano la sospensione.

Sospensione mutuo: in attesa dei nuovi modelli per la richiesta

Sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze si trova tutta la modulistica necessaria per chiedere la sospensione delle rate del mutuo, ma lo stesso Dipartimento del tesoro ha  reso noto che quella modulistica non può più essere utilizzata. Spetta a Consap, gestore del Fondo di solidarietà, provvedere all’emanazione del nuovo regolamento attuativo,  al quale seguirà la modulistica aggiornata. Restano salve, tuttavia, le istanze inoltrate a Consap entro lo scorso 17 luglio 2012. Si attende quindi il modulo aggiornato per richiedere la sospensione.


Link: http://www.investireoggi.it/fisco/sospensione-mutuo-per-chi-perde-il-lavoro-senza-dare-garanzie/#ixzz26zzJaxJC


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venerdì 18 maggio 2012

Agevolazioni prima casa per l’erede

Di seguito, le condizioni per cui possono essere richieste le agevolazioni sulla prima casa per l’erede.


Agevolazioni prima casa per l’erede



Le agevolazioni “prima casa” per i trasferimenti di immobili “non di lusso”, che derivano da successioni e donazioni, possono essere richieste per conto dell’erede deceduto prima di aver presentato la dichiarazione di successione, anche dal secondo erede, cioè dal soggetto successivo chiamato all’eredità, a condizione che tale soggetto abbia i requisiti previsti per fruire del regime di favore, alla data di apertura della successione.

Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 40/E, del 26 aprile 2012, in risposta al quesito di un contribuente che, dovendo presentare le dichiarazioni di successione dei propri genitori, entrambi deceduti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro e proprietari, per il 50% ciascuno, di un immobile adibito ad abitazione principale, chiedeva l’applicazione delle suddette agevolazioni, in nome e per conto della madre deceduta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

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lunedì 20 febbraio 2012

Casa al mare, la madre può intestarla alla figlia per non pagare l'Imu?


Guglielmo R. chiede:

Mia madre vedova vive in un appartamento di proprietà ed ha un secondo appartamento di proprietà al mare. Dovrebbe quindi pagare l'Imu per entrambe le proprietà. Mia sorella invece vive in un appartamento in fitto. La domanda è: mia madre potrebbe intestare la seconda casa di proprietà a mia sorella per pagare meno Imu?

L'esperto risponde:

L'Imu è dovuta per tutti gli immobili che si possiedono. Nulla vieta a sua madre di effettuare una donazione con atto notarile a sua sorella per non pagare le imposte. La donazione è comunque un atto che anticipa l'eredità, occorrerà, quindi, con l'occasione effettuare anche una divisione ereditaria, poichè lei non può rinunciare all'eredità finché sua madre è ancora in vita. (20 febbraio 2011)

sabato 18 febbraio 2012

Acquisto casa da impresa, quando si applica l'Iva al 4%?

tanya e. chiede:
L'iva al 4% sulla prima casa si paga su tutti gli immobili o solo sugli immobili di nuova costruzione?

L'esperto risponde:

L'va al 4% è dovuta sugli immobili venduti dalle imprese, qualunque sia la data di costruzione, quando si tratta di prima casa. E' stata abolita la norma che prevedeva il pagamento dell'imposta di registro per gli immobili delle imprese costruiti da più di quattro anni. (13 febbraio 2012)

Prima casa, se si vende entro cinque anni ci sono sempre le sanzioni?

salvatore chiede:
Posso vendere il mio appartamento acquistato con i benefici fiscali della prima casa entro i cinque anni dall'acquisto senza incorrere in sanzioni?

L'esperto risponde:

In caso di vendita dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto si perdono le agevolazioni e sono dovuti interessi e sanzioni sull'imposta agevolata della quale si era usufruito. La legge non è cambiata. Nessuna sanzione solo nel caso in cui entro 12 mesi si proceda con l'acquisto di un nuovo immobila da destinare ad abitazione principale. (17 febbraio 2012)

Affitto prima casa, mantiene le agevolazioni chi abita nello stesso comune?

salvatore chiede:
Ho acquistato un appartamento come prima casa a Palermo nel 2008 trasferendo la mia residenza nell'appartamento acquistato entro 18 mesi dall'acquisto. Posso trasferire la mia residenza in un altro appartamento (ereditato da mia moglie) sempre nello stesso comune e, nel contempo, affittare l'immobile di mia proprietà senza perdere il diritto alle agevolazioni fiscali legate all'acquisto della prima casa?

L'esperto risponde:

Per le agevolazioni di acquisto prima casa non c'è obbligo di abitare l'appartamento, ma è sufficiente risiedere nello stesso comune. Cambiano casa si perde solo l'eventuale detrazione del mutuo che è legata, invece, all'uso diretto dell'immobile come abitazione principale. (17 febbraio 2012)